E’ ufficiale, da Giugno 2008 le coste dell’isola d’Ischia e di parte dell’isola di Procida fanno parte dell’area marina Regno di Nettuno!![]()
ROMA, 22 MAG – La Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio pubblica:
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
- Minitero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- DECRETO 10 aprile 2008, n. 88.
Regolamento recante la disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta ”Regno di Nettuno”.
regolamento-regno-di-nettuno
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per
la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell’ambiente;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394
e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare
l’articolo 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree
marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera u), le Isole
di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata
denominata «Regno di Nettuno»;
Visto l’articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina
mercantile in materia di tutela e difesa dell’ambiente marino sono
trasferite al Ministero dell’ambiente;
Visto l’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, il quale dispone che l’individuazione, l’istituzione e
la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l’adozione delle relative misure di salvaguardia,
siano operati sentita la Conferenza unificata;
Visto l’articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n.
426, con il quale e’ stata soppressa la Consulta per la difesa del
mare dagli inquinamenti;
Visto l’articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426
con il quale, per l’istruttoria preliminare relativa all’istituzione
e all’aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla
gestione, al funzionamento, nonche’ alla progettazione degli
interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle
aree protette marine, e’ stata istituita, presso il competente
Servizio del Ministero dell’ambiente, la Segreteria tecnica per le
aree protette marine;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 90, e in particolare l’articolo 14, comma 1, lettera f), che
abroga l’articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e
l’articolo 4, comma 1, che istituisce la Segreteria tecnica per la
tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la
Segreteria tecnica per le aree marine protette;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell’organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare,
l’articolo 8, comma 8, con il quale e’ venuto meno il concerto con il
Ministro della marina mercantile previsto dall’articolo 18, comma 1,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003,
n. 261, recante il regolamento di organizzazione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in
particolare, l’articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce
alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in
materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree
naturali protette, nonche’ in materia di istruttorie relative
all’istituzione delle riserve naturali dello Stato;
Vista l’intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le
regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in
materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di
mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il
nuovo codice della nautica da diporto;
Visto lo studio conoscitivo propedeutico realizzato dalla
Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli, finalizzato
all’istituzione dell’area protetta marina «Regno di Nettuno»,
trasmesso dal medesimo Ente il 12 febbraio 2001;
Visti gli esiti della riunione del 27 febbraio 2007,
relativamente alla proposta di perimetrazione e zonazione dell’area
marina protetta «Regno di Nettuno», siglata dai comuni di Barano,
Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida,
dalla provincia di Napoli e dalla regione Campania;
Vista l’istruttoria tecnica preliminare per l’istituzione
dell’area marina protetta «Regno di Nettuno» svolta dalla Segreteria
tecnica per le aree protette marine;
Sentiti la Regione Campania, la Provincia di Napoli, i comuni di
Barano, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara
Fontana e Procida;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 27 dicembre 2007 di istituzione dell’area
marina protetta «Regno di Nettuno», in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale;
Visti gli esiti della riunione della Conferenza unificata in sede
tecnica del 4 settembre 2007;
Visto il parere favorevole sullo schema di regolamento di
disciplina, espresso nella seduta del 20 settembre 2007, Repertorio
atti n. 71/CU, dalla Conferenza unificata, ai sensi del citato
articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4112/2007, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del
19 novembre 2007;
Vista la nota del 1° aprile 2008 prot. UL/2008/3427 con la quale
viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la
comunicazione prevista dall’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Considerato necessario procedere all’approvazione del regolamento
di disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area
marina protetta «Regno di Nettuno»;
Decreta:
Art. 1.
1. E’ approvato l’allegato regolamento di disciplina delle attivita’ consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta «Regno di Nettuno».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 aprile 2008
Il Ministro: Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 44
Link utili:
Regno di Nettuno – di Albino Ambrosio
Sito sull’Area marina protetta Regno di Nettuno
Delphis Mediterranean Dolphin conservation
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note allle premesse:
– La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante
«Disposizioni per la difesa del mare» e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.
– La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione
del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno
ambientale» e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 luglio 1986, n. 162, S.O.
– Il comma 1, dell’art. 36, della legge 6 dicembre
1991, n. 349, recante «Legge quadro sulle aree protette»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n.
292, S.O., e’ il seguente:
«1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui
all’art. 4, possono essere istituiti parchi marini o
riserve marine, oltre che nelle aree di cui all’art. 31
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:
a) Isola di Gallinara;
b) Monti dell’Uccellina – Formiche di Grosseto – Foce
dell’Ombrone – Talamone;
c) Secche di Torpaterno;
d) Penisola della Campanella – Isola di Capri;
e) Costa degli Infreschi;
f) Costa di Maratea;
g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
h) Costa del Monte Conero;
i) Isola di Pantelleria;
l) Promontorio Monte Cofano – Golfo di Custonaci;
m) Acicastello – Le Grotte;
n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti
compresi nel territorio del comune della Maddalena);
o) Capo Spartivento – Capo Teulada;
p) Capo Testa – Punta Falcone;
q) Santa Maria di Castellabate;
r) Monte di Scauri;
s) Monte a Capo Gallo – Isola di Fuori o delle
Femmine;
t) Parco marino del Piceno;
u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina
protetta integrata denominata “Regno di Nettuno”;
v) Isola di Bergeggi;
z) Stagnone di Marsala;
aa) Capo Passero;
bb) Pantani di Vindicari;
cc) Isola di San Pietro;
dd) Isola dell’Asinara;
ee) Capo Carbonara;
ee-bis) Parco marino “Torre del Cerrano”;
ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure “Santuario dei
cetacei”;
ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco».
– Il comma 10, dell’art. 1, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza
pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
1993, n. 303, S.O., e’ il seguente:
«10. Sono trasferite al Ministero dell’ambiente le
funzioni del Ministero della marina mercantile in materia
di tutela e di difesa dell’ambiente marino. Il Ministero
dell’ambiente si avvale dell’Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM)».
– Il comma 2, dell’art. 77, del decreto legislativo
31 marzo 1993, n. 112, recante: Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione, del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
1998, n. 92, S.O., e’ il seguente:
«2. L’individuazione, l’istituzione e la disciplina
generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l’adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della
Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza
unificata.».
– Il comma 14, dell’art. 2, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, recante: «Nuovi interventi in campo
ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 dicembre 1998, n. 291, e’ il seguente:
«14. La Consulta per la difesa del mare dagli
inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 ottobre 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 novembre 1979, e’ soppressa
e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici
del Ministero dell’ambiente. Per l’istruttoria preliminare
relativa all’istituzione e all’aggiornamento delle aree
protette marine, per il supporto alla gestione, al
funzionamento nonche’ alla progettazione degli interventi
da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree
protette marine, presso il competente servizio del
Ministero dell’ambiente e’ istituita la segreteria tecnica
per le aree protette marine, composta da dieci esperti di
elevata qualificazione individuati ai sensi dell’art. 3,
comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per
l’istituzione della segreteria tecnica per le aree protette
marine, di cui al presente comma, e’ autorizzata la spesa
di lire 450 milioni per il 1998 e 900 milioni annue a
decorrere dal 1999. In sede di prima applicazione della
presente legge, cinque degli esperti sono trasferiti, a
decorrere dal 1° gennaio 1999, dal contingente integrativo
previsto dall’art. 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997,
n. 344, intendendosi dalla predetta data conseguentemente
ridotta, per un importo pari a lire 450 milioni,
l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4, comma 12,
della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che concorre alla
parziale copertura finanziaria della predetta spesa di lire
900 milioni a decorrere dall’anno 1999.».
– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.» e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
– L’art. 8, comma 8, della legge 23 marzo 2001, n. 93,
recante: «Disposizioni in campo ambientale», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, e’ il
seguente:
«8. All’art. 18, comma 1, della citata legge n. 394 del
1991, sono soppresse le seguenti parole: “di concerto con
il Ministro della marina mercantile e”».
– Il comma 1, dell’art. 18, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, recante: «Legge quadro sulle aree protette»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n.
292, S.O., e’ il seguente:
«Art. 18 (Istituzione di aree protette marine). – 1. in
attuazione del programma il Ministro dell’ambiente,
d’intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree
protette marine, autorizzando altresi’ il finanziamento
definito dal programma medesimo. L’istruttoria preliminare
e’ in ogni caso svolta, ai sensi dell’art. 26 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del
mare dagli inquinamenti.».
– Il comma 1, dell’art. 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante:
«Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 settembre 2003, n. 215., e’ il seguente:
«Art. 2 (Direzione generale per la protezione della
natura). 1. La Direzione svolge le seguenti funzioni:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette;
b) predisposizione della Carta della natura, ai sensi
dell’art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
c) individuazione delle linee fondamentali di assetto
del territorio, di intesa, per le parti competenza, con la
direzione per la difesa del suolo, al fine della tutela
degli ecosistemi terrestri e marini;
d) conoscenza e monitoraggio dello stato della
biodiversita’, terrestre e marina, con la definizione di
linee-guida di indirizzo e la predisposizione del piano
nazionale per la biodiversita’, nonche’ istruttorie
relative alla istituzione dei parchi nazionali e delle
riserve naturali dello Stato;
e) adempimenti relativi all’immissione deliberata
nell’ambiente degli organismi geneticamente modificati;
f) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di
flora e fauna terrestri e marine;
g) attuazione e gestione della Convenzione sul
commercio internazionale di specie di fauna e di flora
selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a
Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge
19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti
comunitari;
h) monitoraggio dello stato dell’ambiente marino;
i) promozione della sicurezza in mare con riferimento
al rischio di incidenti marini;
l) pianificazione e coordinamento degli interventi in
caso di inquinamento marino;
m) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da
piattaforma;
n) difesa e gestione integrata della fascia costiera
marina;
o) predisposizione della relazione al Parlamento
sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n.
394, e sul funzionamento e i risultati della gestione dei
parchi nazionali;
p) divulgazione della conoscenza del patrimonio
naturale ed ambientale della relativa tutela e possibilita’
di sviluppo compatibile, presso gli operatori e i
cittadini.».
– Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante: «Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge
8 luglio 2003, n. 172», e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O.
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La cosa è alquanto preoccupante, l’area marina protetta deve diventare una risorsa per l’isola e non una minaccia!
Altrimenti non potremmo parlare certamente di sviluppo sostenibile!
In base al regolamento ministeriale, articolo 5, nella zona c, di tutela parziale, dovrebbe essere consentita la pesca sportiva a tutti i residenti senza alcuna autorizzazione da parte dell’ente gestore. Cosa senza dubbio giusta, se non si vuole vietare praticamente a tutti gli isolani di praticare un’attività sportiva, dato che l’area protetta, praticamente copre il 95% della costa dell’isola!
Del resto, la pesca sportiva subacquea, avvicina l’uomo al mare e non lo danneggia.
Se si pone invece la domanda al rappresentante dell’ente gestore attualmente presso il comune di Forio Sig. Strada, lui risponde che nel regolamento dell’ente gestore che dovrà integrare quello ministeriale, non sarà concessa la pesca sportiva subacquea nemmeno nella zona c, ma che l’unica area a disposizione dei pescatori sportivi subacquei sarà l’area libera del parco!
Praticamente un pezzettino di mare che va dalle pietre rosse a Punta Imperatore, praticamente di fatto la baia di Citara!
Per i naturalisti estremi lo spazio lasciato è più che sufficiente, ma non lo è sicuramente per gli amanti del mare e di questo sport!
Ma analizziamo meglio la cosa, vi sembra possibile che nella baia di Citara in estate con tutti i bagnanti che ci sono si possa praticare la pesca sportiva?
Naturalmente la risposta è No!
Infatti non a caso di questa materia si era già occupata la capitaneria di porto che nell’ordinanza 30/07 sulla sicurezza alla balneazione ha difatti vietato la pesca sportiva in tutte le aree frequentate da bagnanti fino ad una distanza di 500 metri dalla riva!
Praticamente la pesca sportiva subacquea sarà vietata lungo tutte le coste dell’isola, mentre quella con la lenza no!!!
Questo non mi sembra certo sviluppo sostenibile ma una pura discriminazione di un’attività bellissima, che aiuta ad amare ed ad avvicinarsi al mare e non certamente a danneggiarlo!!
Spero che il Sig. Strada ed il Giudice Ambrosio vogliano modificare il loro modo di vedere le cose, altrimenti non faranno altro che rendere gli isolani tutti pescatori di frodo, ed a quel punto non ci sarà nessuna tutela nemmeno per le aree del parco più importanti!
Comprendo l’amarezza del pescatore spotrivo che pratica la pesca sub (anch’io amo questa disciplina !) e, proprio perchè nelle Aree Marine di tutto il mondo essa è generalmente vietata ( si dice per favorire un sereno rapporto tra uomo e fauna), prima dell’istituzione dell’Area abbiamo tenuto molte riunioni con i rappresentanti di questo sport presso il Comune di Forio ed abbiamo ottenuto dal Ministero adirittura di interrompere il perimetro dell’Area nella zona di Citara fino a Punta Imperatore (zona scelta proprio dai sub presenti) attirandoci peraltro gli strali del mondo scientifico e della Segreteria tecnica del Ministero, proprio per consentire agli appassionati la possibilità di svolgere almeno degli allenamenti per le gare che molti giovani ischitani praticano con ottimi risultati. Allo stato il regolamento ministeriale consente agli sportivi la possibilità di pesca con lenza e canna (per capirci bolentino e traina) pressochè in tutta l’Area, ma non la pesca sub. Quello che stiamo facendo adesso è un Regolamento di esecuzione ed organizzazione che dovrà essere convalidato dal Ministero e che non può derogare a quanto previsto da quello firmato dal Ministro. Con alcuni amici sub si sta pensando di vederci dopo che tutto sarà completamente operativo per ottenere questo inverno una modifica che consenta ai residenti maggiori possibilità. Di ciò potrebbe farsi carico il CDA del Consorzio di Gestione o anche proprio l’Assemblea dei Sindaci.
Io non comprendo invece i veri obiettivi dei parchi marini italiani, in particolare ischia e procida.
I nobili motivi che inducono alla istituzione di un territorio protetto, sia in terra che in mare, sono da ricercarsi nella salvaguardia non degli esseri umani ma delle specie che lo popolano, sia esse autoctone o stanziali che migratorie.
Non chiedo di soddisfare i miei dubbi riguardanti i principi da Voi rispettati nell’assegnazione delle zone a “tutela integrale”che, dopo aver fatto più volte il giro delle due isole…., si sono trovate in mezzo al mare, dove anche il più pigro dei pensatori potrebbe immaginarne la ipocrisia e la incompletezza.
Nei parchi che insistono in Italia le zone a tutela integrale presentano fondali che partono da profondità zero e che quindi possono ospitare e proteggere un più alto numero di organismi e specie.
Ad Ischia naturalmente no . Gli Interessi della specie dominante (umana) hanno prevalso sui veri obiettivi di una area marina protetta…..
La tutela del territorio dovrebbe riguardare gli abitanti del mare, non gli invasori.
Si consentirà la pesca professionale in zona b con, tra gli altri, i seguenti mezzi:
reti per circuizione, nasse, lampara e fiocina
Sarà vietata in tutta l’area la pesca subacquea,con o senza autorespiratore(???), in quanto dannosa per gli obiettivi delle aree marine protette…
La circuizione, anche se piccola, e le nasse (!!!!!)(in zona b ???)possono essere definite come armi di distruzione di massa in quanto raccolgono il pescato in modo per niente selettivo.
Le nasse, Signori, le cianciole,Signori.
Ho passato ore calandomi nei panni del legislatore italiano ma non sono riuscito ad essere così deficiente da trovare una scusa per definire dannosa la pesca subacquea.
Anche gli inetti ormai sanno che la pesca subacquea con autorespiratore è vietata in tutta Italia da almeno trenta anni. Ben altra cosa è invece la pesca in apnea. quindi le considerazioni fatte al riguardo meritano se non altro di essere rivalutate.
Nel porto di Ventotene il nostro direttore ricorderà l’enorme cartello esistente tra il vecchio ed il nuovo porto.
Ebbene sul cartello è raffigurato il divieto di pesca subacquea riportando grossolanamente come immagine un sub armato di fucile con ….le bombole sulla schiena.
Sarebbe come vietare l’ingresso alle biciclette in un’isola pedonale raffigurando sul divieto una moto di grossa cilindrata che investe un bambino…..
La sensazione è che ancora una volta in Italia chi ha fatto le leggi non era dotato dei mezzi intellettivi minimi necessari alla comprensione dell’argomento trattato.
Siamo in Italia.
Le motivazioni ufficiali che portano al divieto sarebbero da ricercare in un fantomatico studio che sosterrebbe la tesi secondo la quale i pesci, impauriti dal subacqueo armato, non si avvicinerebbero più al bagnante.
Ancora una volta l’obiettivo della area marina viene ad essere stravolto….non le specie marine ma quelle dominanti vengono privilegiate…l’uomo.
Questo per dare l’innaturale possibilità al turista di turno di offrire alla cernia addomesticata l’ovetto sodo o la patata bollita, con tanto di foto ricordo.
Insomma, potete distruggere con ami, coffe, reti, nasse, lampare e fiocine…in ultimo le cianciole ..l’importante è che il pesce non riconosca nell’uomo il suo persecutore, cosi potrà essere sfruttato anche per intrattenere il turista in riva al mare.
Questa sarebbe la nobile tutela del territorio.
Se il pesce potesse scegliere condannerebbe senza dubbi le pratiche ingannevoli quali ami, reti e nasse, alla stregua delle mine antiuomo in ambito umano.
Paradossalmente nell’ambito della caccia in terra sono assolutamente vietati i mezzi di prelievo ingannevoli quali trappole, esche etc. , mentre l’unica forma di prelievo prevede l’abbattimento per mezzo dell’arma da tiro(fucile, balestra,arco).
Sfido chiunque a dimostrare che la” pressione venatoria “praticata in un anno intero dall’intera categoria dei pescasub residenti ad Ischia possa essere lontanamente paragonabile al prelievo effettuato in una sola settimana da un peschereccio in regola con le leggi ora vigenti nel parco.
Anche le Cianciole resteranno nei confini del parco!!!
Questo riguarda la quantità ma anche la qualità del prelievo.
La pesca di Selezione è impossibile da praticare con le reti, con le nasse ma anche con gli ami, specie se in cattiva fede: tutti sanno delle stragi dei tonnetti e degli spadini di settembre, dei siluri per totani etc… ma queste non danno fastidio ai turisti.
La pesca di selezione è la pesca subacquea.
Il pescatore subacqueo conosce e tutela l’ambiente nel quale interagisce, non distrugge.
Lasciatemi scrivere che il sottoscritto ha più volte rilevato la presenza di cernie di 3-400 grammi nelle nasse dei pescatori di Ischia e Procida , anche tre in una nassa, per non parlare dell’enorme quantità di reti nasse e coffe abbandonate lungo i fondali delle nostre isole.
L’ultima, cronologicamente, sul cappello della secca di pertuso(zona a) : almeno cento metri di rete abbandonata, dove tale pratica è da sempre vietata, per la poca profondità, anche in assenza di area marina protetta.
Provino i moderni pseudo ecologisti ad immaginare i danni provocati da una simile situazione.
Paradossalmente un area protetta dovrebbe, in un mondo abitato da persone coerenti, prevedere come uniche forme di prelievo la pesca più selettiva che esiste, cioè quella praticata da uomini che trovano nelle proprie capacità fisiche il modo di catturare un pesce, a diretto contatto con gli elementi, e non seduti ad aspettare che questo abbocchi oppure cada nella sua trappola. Questo nel contesto di un area che preveda dei vantaggi per la fauna ittica
Invece viene consentito il prelievo a sfondo economico e con mezzi di distruzione, contro qualsiasi buon senso del vero ambientalista.
Sarebbe interessante dividere l’isola in due ed affidarne una metà esclusivamente ai pescatori subacquei e solo a loro e l’altra ai regnanti di nettuno con nasse reti etc…e poi tirare le somme a distanza di qualche anno.
Utopia, naturalmente.
Ma mi viene la nausea al pensiero che mentre le nasse e le reti continueranno a fare danni, i nostri ragazzi si vedranno costretti a dividersi i duecento metri lineari di costa difficilmente accessibile se non con imbarcazioni, ed esposti al grande traffico diportistico.
L’insularismo che ci distingue ci nega qualunque alternativa valida,che non sia estremamente onerosa in termini di tempo e danaro,quale lo spostamento in terraferma.
Il buon senso indica di chiedere una deroga per la pesca in apnea, anche con restrizioni di quantità e qualità , perlomeno nella zona c , per i soli residenti.Tale pratica, da regolamentare, potrebbe tra l’altro essere motivo di controlli da parte dei praticanti riguardo le condizioni dei fondali ed eventuali segnalazioni e risoluzioni di irregolarità in essere (vedi rimozione di nasse reti e coffe abbandonate)
Sarebbe interessante coinvolgere i pescatori subacquei ,particolarmente presenti e motivati…
Quante volte abbiamo subito la pericolosa presenza della Cianciola al tramonto sui 20 metri di fondale.
Personalmente posso descrivere le condizioni e la salute dei fondali che circondano l’isola a 360 gradi
Il pescatore subacqueo frequenta il mare 365 giorni l’anno, non solo nei mesi estivi.
Inoltre sarebbe opportuno limitare ulteriormente la pesca professionale nella zona b, perlomeno eliminare quella praticata con mezzi non sufficientemente selettivi.
Questo per una parvenza di rispetto dell’obiettivo di partenza, cioè la salvaguardia dell’ambiente sottomarino
Non dimentichiamo che Nettuno, in qualità di dio del mare, è sovente raffigurato con tanto di fiocina tra le mani…non con una nassa .
Mi rifaccio alla lettera del dt. Ielasi che approvo in pieno , per quel che riguarda la selezione delle prede, essendo un ex praticante di pesca sub in apnea. Attualmente mi dedico alla pesca a bolentino e alla traina in genere, ma la passione predominante è quella del palamito o volgarmente detto coffa che, pur essendo stato ridotto ad un numero asiguo di ami già da qualche anno, sembra non rientri nelle attrezzature consentite ai pescasportivi all’ interno dell’ amp. Ho appreso da qualche giorno che nella sede del mio comune ,Procida, si stanno compilando le domande per poter pescare nella zona B dell’amp. Facendo peraltro parte di un associazione di diportisti appassionati di pesca sportiva sovente ricorre il dubbio se compilare o meno la suddetta domana. Per la maggior parte di noi , infatti, all’ interno della zona B riguardante l’ isola di Procida non esistono aree particolarmente allettanti da poter interessare nessun tipo di pesca sporiva con lenza o canna se non per catture di poco conto. L’unica zona interessante potrebbe essere rappresentata dal perimetro interno al banco d’ Ischia e sottolineo POTREBBE poichè, nonostante le assidue battaglie intraprese dal dt. Ambrosio l’ area in questione resta tuttora sotto il dominio incontrastato delle cianciole e le stesse reti di circuizioni hanno fatto strage di calamari negli ultimi giorni anche tra Vivara ed Ischia ponte ad una profondità media di circa 25 mt. eludendo i controlli come spesso fanno apponendo le fonti luminose 4 /5 mt. sott’ acqua. Di qersti escamotage e tanti altri probabbilmente il dt. Ambrosio non è completamente a conoscenza e tantomeno le sue denunce , che ormai si protraggono da anni a nulla sono servite sino a questo momento. Sinceramente ,visto l’ evolversi dalla vicenda TAR in merito alla pesca professionale all’ interno dell’ amp., intendo , con la maggior parte degli amici dell’ associazione, astenermi dal compilare la domanda per la pesca dilettantistica in zona B anche perchè ritengo che ,come al solito, gli unici ad essere penalizzati sono i dilettanti. Spero che il dt. Ambrosio riesca a vincere presto la sua battaglia e a portare le reti di circuizione fuori dal perimetro del parco, e che non resti solo una speranza. Nell’ attesa gradirei delle risposte ai miei dubbi anche per sapere se esiste la possibilità di inserire la pesca col palamito fino a 200 ami.
Finalmente, il consorzio da la giusta interpretazione al regolamento sull’area marina protetta ed autorizza la pesca sportiva subacquea e la pesca con le coffe per i soli residenti in zona C. Questa nuova e corretta interpretazione dovrà ora essere approvata insieme al regolamento di esecuzione dal Ministero dell’Ambiente, speriamo che non ci saranno brutte sorprese!
Per il momento possiamo ritornare a pescare in legalità
Si cercano Volontari dai 16 ai 106 anni che vogliano dedicare qualche ora al mese alla salvaguardia ed al miglioramento del nostro mare!
Il Regno di Nettuno vuole coinvolgere tutti coloro che desiderano partecipare attivamente alla sua costruzione e salvaguardia creando un gruppo di volontari operativi dell’Area marina protetta. Tra le prime azioni che i volontari, opportunamente supportati, dovranno fare sarà il servizio di informazione e monitoraggio in mare, con i mezzi dell’Area Marina Protetta. Poche ore al mese di impegno ci possono permettere di condividere con gli altri la conoscenza dell’Area marina protetta, l’assistenza e l’informazione alle imbarcazioni da diporto e la vigilanza sul rispetto delle regole.
Tra poche settimane partirà il primo corso di formazione ed informazione per Volontari del Regno di Nettuno. Il corso è aperto a tutti coloro che soprattutto amano la propria isola.
Per informazioni telefonare al 3487269664 o scrivere all’e-mail nettunoamp@libero.it.
Buongiorno,
mi chiamo Piero e sono un pescatore subacqueo in apnea non residente ad Ischia e vorrei sapere se c’e o meno la possibilita’ di pescare nelle zone c del parco marino oppure solo nel tratto dell’Area nella zona di Citara fino a Punta Imperatore?
Grazie
Ciao Piero,
in base al regolamento in vigore è possibile pescare solo nella zona libera, ma bisogna fare molta attenzione, perchè quella zona è anche soggetta a vincoli da parte della capitaneria di porto, in base all’ordinanza sulla sicurezza alla balneazione ed ora anche per l’istituzione del parco boe di punta Imperatore.