REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
SETTIMA SEZIONE
Registro Ordinanze: 1946/2008
Registro Generale: 3411/2008
nelle persone dei Signori:
FRANCESCO GUERRIERO Presidente
MICHELANGELO MARIA LIGUORI Cons. , relatore
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Primo Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 09 Luglio 2008
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso 3411/2008 proposto da:
FEDERPESCA e FLAI CGIL
rappresentato e difeso da:
LENTINI LORENZO e ALBANO DANIELA
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA DEI MILLE, 40 C/O DIACO
contro
REGIONE CAMPANIA n.c.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
MINISTERO DELLA ECONOMIA E FINANZE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONFERENZA PERMANENTE RAPPORTI TRA STATO E REGIONI
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato
con domicilio in Napoli alla Via Diaz
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI
rappresentata e difesa dall’Avv.to Luciano Scetta,
con domicilio in Napoli in Piazza Matteotti n.1
COMUNE DI FORIO n.c.
COMUNE DI LACCO AMENO n.c.
COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME n.c.
COMUNE DI BARANO D’ISCHIA n.c.
COMUNE DI SERRARA FONTANA n.c.
COMUNE DI PROCIDA n.c.
COMUNE DI ISCHIA n.c.
CONSORZIO REGNO DI NETTUNO
rappresentato e difeso dall’Avv.to Lorenzo Bruno Molinaro
con domiclio eletto c/o Segretria T.A.R
Cooperativa A.R.L.UNIONE SERCENTI PESCA SANGIOVANGIUSEPPE DELLA CROCE
rappresentata e difesa dall’Avv. A.Iacono
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto datato 27.12.2007 di istituzione dell’area marina protetta “Regno di Nettuno”, del decreto n. 88 del 05.06.2008 di approvazione del regolamento disciplinante le attività nelle diverse zone dell’area marina protetta Regno di Nettuno nonché di altri atti presupposti;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
MINISTERO DELLA ECONOMIA E FINANZE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONFERENZA PERMANENTE RAPPORTI TRA STATO E REGIONI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI
CONSORZIO REGNO DI NETTUNO
Udito il relatore Cons. MICHELANGELO MARIA LIGUORI
Udite altresì le parti come da verbale di udienza
Considerato che il ricorso appare assistito da idoneo fumus di fondatezza, quanto meno in riferimento al dedotto vizio di difetto di istruttoria, su di un piano strettamente formale evidenziato dalla circostanza che la posizione del MIPAF (in ordine alla possibilità di utilizzare il “cianciolo” all’interno dell’Area Marina Protetta) non è stata idoneamente rappresentata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e quindi opportunamente valutata in sede istruttoria; nonché, su di un piano più sostanziale, evidenziato dalla incongruità della scelta di vietare la pesca “a cianciolo” in tutta l’Area Marina Protetta (ad eccezione della zona D, ove è subordinata ad autorizzazione), pur dove il fondale sia situato ad una profondità superiore a mt. 50 (posto che dagli elementi forniti dai ricorrenti emerge che l’attrezzo in questione, in tal caso, non è pregiudizievole per i fondali; e che, in ogni caso, esso non è suscettibile di arrecare pregiudizi ai mammiferi marini, alla cui tutela è funzionale la delimitazione della zona D);
Considerato che l’evidenziato vizio appare specificamente afferente al provvedimento di approvazione del Regolamento disciplinante le attività nelle diverse zone dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”, del quale va perciò disposta la sospensione dell’efficacia con esclusivo riferimento allo svolgimento dell’attività di pesca, ma fermi rimanendo vincoli e limiti posti all’esercizio di quest’ultima dalle vigenti normative nazionale e comunitaria;
Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;
P.Q.M.
Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione nei sensi di cui in parte motiva.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
NAPOLI , li 09 Luglio 2008
IL PRESIDENTE
IL CONS.ESTENSORE
IL SEGRETARIO
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Mi confermate quindi che per il momento in base a questa sospensiva qualsiasi attività di pesca è consentita, naturalmente nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare la pesca sportiva subacquea?
Sarei anche io interessato come Didi, a sapere se in base a questa sospensiva è possibile praticare la pesca sub con riferimento all’isola di Procida e nel caso di pescasub residente a Napoli e non in uno dei comuni dell’AMP.
Grazie in anticipo.
In base alla sospensiva del tar è possibile praticare solo la pesca professionale, sempre nel rispetto della normativa statale e quella comunitaria, quindi è esclusa la possibilità di pesca sub. Per quanto riguarda il rispetto della normativa comunitaria, che si sovrappone a quella statale, nelle aree protette sarebbe vietato, in ogni caso, la pesca a strascico e quella con le rete a circuizione, pertanto la sospensiva del tar non sarebbe utile a chi utilizza tali dispositivi di pesca, a tal proposito sarebbe utile che il consorzio di gestione del parco si attivasse presso la competente commissione europea per chiedere un parere in proposito.
come mai vi battete x il regno di nettuno e nessuno si interessa al inquinamento marino i maronti i pesci sono avvelenati da acidoclorico tutti fate finta di non sapere xke?
non parliamo di casamicciola e lacco ameno pescatori che mettono reti a 20metri dalla riva alla mandra le reti pescano pescano a 10 mt nessuno sa nulla oppure vede nulla
Si cercano Volontari dai 16 ai 106 anni che vogliano dedicare qualche ora al mese alla salvaguardia ed al miglioramento del nostro mare!
Il Regno di Nettuno vuole coinvolgere tutti coloro che desiderano partecipare attivamente alla sua costruzione e salvaguardia creando un gruppo di volontari operativi dell’Area marina protetta. Tra le prime azioni che i volontari, opportunamente supportati, dovranno fare sarà il servizio di informazione e monitoraggio in mare, con i mezzi dell’Area Marina Protetta. Poche ore al mese di impegno ci possono permettere di condividere con gli altri la conoscenza dell’Area marina protetta, l’assistenza e l’informazione alle imbarcazioni da diporto e la vigilanza sul rispetto delle regole.
Tra poche settimane partirà il primo corso di formazione ed informazione per Volontari del Regno di Nettuno. Il corso è aperto a tutti coloro che soprattutto amano la propria isola.
Per informazioni telefonare al 3487269664 o scrivere all’e-mail nettunoamp@libero.it.
Non è come dice Antonio nel suo messaggio del 25 agosto 2008 alle 11:55. La sospensiva del TAR non indica esplicitamente che “non sia estesa” anche alla pesca subaquea; dunque vale il principio dell’assolutezza.
In ogni caso è palese, leggendo il regolamento del regno di Nettuno, che non si parla di pesca sub ma più genericamente di pesca sportiva che è consentita solo in alcune aree.
In ogni caso il ministero dell’ambiente bene sa che la pesca subacquea (senza respiratori) incide solo per lo 0,06% (ossia 0,0006) del totale del pescato; inoltre è una pesca più selettiva in quanto non è una pesca di “massa”.
Non capisco perchè ci sia da parte degli abitanti delle due isole così una avversione verso i sub (senza apparecchi respiratori).
I pescatori subacquei sono disciplinati più di quanto si pensi per quel senso di rispetto che nutrono verso il mare.
Inoltre esistono già delle normative vigenti che impediscono catture al di sotto di una determinata taglia ed in ogni caso non superiori al 1,5 kg di pescato al dì.
una domanda: quanti pescatori sub vedete ogni anno lungo le coste e con quanto pesce?
quanti invece pescatori professionisti che pescano tonnellate di pesce al giorno (non andate mai in pescheria od al mercato ittico?)?
meditate
basta è ora di finirla con il vietato tutto