UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di ISCHIA
Ordinanza n° 30/07 in data 26 Giugno 2007
ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
ORDINA
Art.1 – Disposizioni Generali.
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Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all’utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità e efficacia, per quanto ragionevole, omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR ( Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
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Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, durante l’orario di apertura delle stesse, devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono.
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